Sentenza Massofisioterapisti TAR Campania
Continua la lotta contro tutte le forme di abusivismo della figura del fisioterapista . Finalmente arriva una buona notizia dal TAR della Campania !
Il giudice amministrativo – respingendo il ricorso proposto da alcuni utenti in possesso del diploma triennale di massofisioterapista conseguito dopo l’entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999 n. 42 – ha riconosciuto la piena legittimità dell’operato della Regione sentenziando come, nel caso di specie, il titolo di massofisioterapista – qualificato ad oggi nel rango degli operatori di interesse sanitario – non possa essere considerato equiparabile tout court e sine die a quello universitario di fisioterapista, quest’ultimo il solo professionista sanitario chiamato ad erogare i trattamenti riabilitativi di superiore complessità.
Nella disamina giuridico-giurisprudenziale, il Tar fa presente inoltre come il dislivello tra le due figure – quella di massofisioterapista da un lato e quella di fisioterapista dall’altro – non sia soltanto formativo e formale, il primo infatti è un operatore di interesse sanitario formato dalla Regione il secondo invece un professionista sanitario di livello universitario, ma anche sostanziale giacché nel nostro ordinamento il massofisioterapista non può esercitare la propria attività con autonomia professionale in quanto svolge le terapie che gli competono “in ausilio all’opera dei medici” e “secondo le istruzioni del sanitario”.