RISOLTA LA PROBLEMATICA SULLA DETRAIBILITA’ DELLE NOSTRE CURE
RISOLTA LA PROBLEMATICA SULLA DETRAIBILITA’ DELLE NOSTRE CURE
Finalmente altri due tasselli, del variegato mondo della riabilitazione, vanno al loro posto.
La prima interessante novità riguarda la sostanziale chiusura del tavolo ministeriale con il quale si volevano definire gli ambiti professionali dei fisioterapisti e dei Laureati in Scienze Motorie.
Siamo in grado di dire che la questione si è sostanzialmente chiusa e si sono ribadite le differenziazioni tra le due professioni, sulle quali la vigenza dell’articolo 1 septies, ora abrogato, aveva creato tutta una serie di ambiguità, ora definitivamente risolte.
In attesa del documento ufficiale, che arriverà dopo un ulteriore confronto tra le Regioni. il secondo tassello che finalmente ha trovato il suo posto è il riconoscimento, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della detraibilità delle prestazioni sia fisioterapiche, che di altre professioni sanitarie, rese in libera professione, anche in assenza di prescrizione medica.
Questo corregge una precedente posizione assunta nel 2010 con la circolare 39E/2010
Finalmente, quindi, deducibili le nostre prestazioni direttamente da parte dei cittadini che necessitano delle nostre cure.
I nostri complimenti al Collega Mauro Gugliucciello che ha seguito la partita per conto di Aifi.
CIRCOLARE N. 19/E
Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa – Ufficio Redditi Fondiari e di Lavoro Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 Roma Tel. 06.5054.5463 – Fax 06.5076.9805 – e-mail: dc.norm.redditifondiariedilavoro@agenziaentrate.it
Direzione Centrale Normativa
Roma, 1° GIUGNO 2012 OGGETTO:
IRPEF – Risposte a quesiti
2.2 Prestazioni rese dagli operatori abilitati all’esercizio delle professioni elencate nel D.M. 29 marzo 2001
D. Alcune associazioni di operatori rientranti nelle “professioni sanitarie riabilitative” individuate dall’articolo 3 del decreto ministeriale 29 marzo 2001 chiedono di rivedere l’orientamento espresso con circolare 1° luglio 2010, n. 39/E, al par. 3.2, secondo cui le prestazioni sanitarie rese dai propri iscritti rientrano tra le prestazioni sanitarie detraibili di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR, purché prescritte da un medico; ciò in quanto le disposizioni regolanti le attività professionali dei propri iscritti consentono di operare anche in autonomia rispetto alla prescrizione medica.
R. Con circolare 1° luglio 2010, n. 39/E, par. 3.2, confermando precedenti orientamenti di prassi, è stato precisato che le prestazioni sanitarie rese dalle figure professionali individuate dall’articolo 3 del decreto ministeriale 29 marzo 2001, e, in via generale, da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria, rientrano tra le prestazioni sanitarie detraibili di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR, purché prescritte da un medico.
Il vincolo alla prescrizione medica è richiesto al fine di ammettere alla detrazione d’imposta di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR solo le spese sostenute per prestazioni legate ad effettive finalità sanitarie, evitando così possibili abusi della detrazione.
Pervenuta la richiesta di rivedere tale orientamento, la scrivente ha ritenuto opportuno interpellare il Ministero della Salute che, sul punto, ha osservato che i decreti istitutivi delle figure professionali individuate dall’art. 3 del dal DM 29 marzo 2001 non sempre subordinano l’erogazione della prestazione alla prescrizione medica e che per poter stabilire se una determinata attività 16
professionale è soggetta o meno a prescrizione medica occorre far riferimento al relativo profilo professionale. Il Ministero ha fatto presente, altresì, che l’evoluzione delle professioni sanitarie ha portato ad una progressiva autonomia ed assunzione di responsabilità dirette dei professionisti e che la natura sanitaria di una prestazione non può essere definita sulla base del fatto che la stessa sia erogata a seguito di una prescrizione medica. Per questo motivo il decreto del Ministro della salute di concerto con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 17 maggio 2002 non prevede più l’obbligo della prescrizione medica ai fini dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto.
Al riguardo, tenuto conto delle precisazioni fornite dal Ministero della salute, si ritiene che possano essere ammesse alla detrazione d’imposta di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001, anche senza una specifica prescrizione medica. Ai fini della detrazione, dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista sanitario dovranno risultare la relativa figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa.