Istituzione degli Ordini delle professioni sanitarie

Art. 1
Istituzione degli Ordini delle professioni sanitarie
1. In ossequio all’articolo 32 della Costituzione e in conseguenza del riordino normativo delle professioni sanitarie avviato con le leggi di riforma della Sanità, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 229, nonché dalle riforme degli ordinamenti didattici effettuate progressivamente dal ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, fino ad adeguare il livello culturale, deontologico e professionale degli esercenti le professioni sanitarie al pari dei Paesi dell’Unione europea, la presente legge regolamenta tutte le professioni sanitarie, nel rispetto dei diversi iter formativi, che devono essere organizzate in Ordini e Albi, ai quali devono accedere sia le professioni sanitarie esistenti, sia quelle di nuova configurazione.

Art. 2
Ordini e Albi professionali
1. La Federazione nazionale degli infermieri professionali, delle assistenti sanitarie, delle vigilatrici d’infanzia, congiuntamente ai rispettivi collegi provinciali assumono la denominazione di “Federazione nazionale degli Ordini degli infermieri professionali e delle vigilatrici d’infanzia” e sono collocati in Albi separati all’interno di un unico Ordine.
2. La Federazione nazionale delle ostetriche e i rispettivi collegi provinciali assumono la denominazione di “Federazione nazionale degli Ordini delle ostetriche” con un proprio Albo.
2-bis. Gli organi competenti della Federazione di cui al comma 1 e di quella di cui al comma 2 possono stabilire, con deliberazioni conformi, l’unificazione degli Ordini e delle Federazioni medesimi, fermi restando gli Albi separati suddetti.

Art. 3
Professioni della riabilitazione, tecnico-diagnostiche e tecnico-assistenziali, della prevenzione, infermieri generici, puericultrici e infermieri psichiatrici
1. Il Governo è delegato a adottare, entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi relativi alle professioni sanitarie attualmente non rientranti in alcun Ordine o collegio, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) istituire, per tutte le professioni dell’area della riabilitazione, un Ordine specifico, con Albi separati per ognuna delle professioni previste dall’articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251;
b) istituire, per tutte le professioni dell’area tecnico-diagnostica e tecnico-assistenziale, un Ordine specifico, con Albi separati per ognuna delle professioni previste dall’articolo 3 della legge 10 agosto 2000, n. 251;
c) prevedere che la Federazione nazionale dei tecnici sanitari di radiologia medica e i rispettivi collegi provinciali assumano la denominazione di “Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica” e che gli organi competenti della stessa e quelli della Federazione istituita ai sensi della precedente lettera b) possano stabilire, con deliberazioni conformi, l’unificazione degli Ordini e delle Federazioni medesimi, fermi restando gli Albi separati suddetti;
d) istituire, per tutte le professioni dell’area della prevenzione, un Ordine specifico, con Albi separati per ognuna delle professioni previste dall’articolo 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, ivi compresa quella di assistente sanitario;
e) definire le condizioni e le modalità in base alle quali si possa costituire un Ordine specifico per una delle professioni sanitarie di cui all’articolo 2 o di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, nell’ipotesi in cui il numero degli iscritti al relativo Albo superi le ventimila unità, facendo salvo, ai fini dell’esercizio delle attività professionali, il rispetto dei diritti acquisiti dagli iscritti agli altri Albi dell’Ordine originario e prevedendo che gli oneri della costituzione siano a totale carico degli iscritti al nuovo Ordine;
f) definire, per le professioni di cui alle precedenti lettere da a) ad e), le attività il cui esercizio sia riservato agli iscritti agli Ordini e quelle il cui esercizio sia riservato agli iscritti ai singoli Albi;
g) individuare i titoli che consentano l’iscrizione agli Albi di cui alle precedenti lettere da a) ad e).
2. Gli schemi dei decreti legislativi, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro quaranta giorni dalla data della trasmissione medesima. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine previsto per i pareri dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest’ultimo è prorogato di novanta giorni.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 

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