SENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA
Legislatura 16º – Disegno di legge N. 1142
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione degli ordini)
1. Sono istituiti gli ordini professionali degli esercenti le professioni sanitarie di cui ai commi da 2 a 6, con compiti di rappresentanza professionale nei confronti delle istituzioni e di garanzia della qualità delle prestazioni nell’interesse del cittadino.
2. I collegi degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d’infanzia (IPASVI) sono trasformati in ordini professionali delle professioni infermieristiche.
3. I collegi delle ostetriche sono trasformati in ordini professionali delle ostetriche e degli ostetrici.
4. È istituito l’ordine professionale delle professioni sanitarie della riabilitazione.
5. I collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica sono trasformati in ordini professionali delle professioni dei tecnici sanitari di radiologia medica.
6. È istituito l’ordine professionale delle professioni tecnico-sanitarie e della prevenzione.
7. Gli ordini professionali di cui al presente articolo sono enti pubblici non economici, con autonomia patrimoniale e finanziaria, e si articolano in federazioni nazionali e ordini territoriali. Gli statuti relativi alla loro organizzazione, adottati nel rispetto delle disposizioni della presente legge, sono predisposti ai sensi dell’articolo 6 e sono approvati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.
8. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali esercita la funzione di vigilanza sugli ordini e sulle professioni di cui alla presente legge.
Art. 2.
(Istituzione degli albi)
1. Presso gli ordini delle professioni infermieristiche di cui al comma 2 dell’articolo 1 sono istituiti i seguenti albi:
a) albo della professione di infermiere;
b) albo della professione di infermiere pediatrico e delle vigilatrici d’infanzia.
2. Presso gli ordini delle professioni sanitarie della riabilitazione di cui al comma 4 dell’articolo 1 sono istituiti i seguenti albi:
a) albo della professione di fisioterapista;
b) albo della professione di logopedista;
c) albo della professione di podologo;
d) albo della professione di ortottista e assistente di oftalmologia;
e) albo della professione di terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
f) albo della professione di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
g) albo della professione di terapista occupazionale;
h) albo della professione di educatore professionale.
3. Presso gli ordini delle professioni tecnico-sanitarie e della prevenzione di cui al comma 6 dell’articolo 1 sono istituiti i seguenti albi:
a) albo della professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
b) albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
c) albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
d) albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
e) albo della professione sanitaria di dietista;
f) albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
g) albo della professione sanitaria di tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
h) albo della professione sanitaria di igienista dentale;
i) albo della professione di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
l) albo della professione di assistente sanitario.
Art. 3.
(Dislocazione territoriale
e organi degli ordini)
1. Gli ordini di cui alla presente legge sono istituiti in ogni provincia. Qualora il numero degli iscritti all’ordine non superi le 1.000 unità, l’ordine è costituito a livello interprovinciale, regionale o interregionale.
2. Sono organi degli ordini:
a) il consiglio direttivo;
b) il presidente, cui spetta la rappresentanza legale dell’ente;
c) l’assemblea degli iscritti;
d) la commissione d’albo;
e) il collegio dei revisori dei conti, costituito ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
3. Il consiglio direttivo può essere sciolto, previa diffida, qualora non sia in grado di funzionare regolarmente, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali su proposta della relativa federazione nazionale, che delibera con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
4. Con il decreto di scioglimento del consiglio direttivo è nominata una commissione straordinaria di tre membri iscritti all’ordine, alla quale competono le attribuzioni del consiglio direttivo, e sono indette nuove elezioni entro tre mesi dallo scioglimento.
Art. 4.
(Commissione disciplinare)
1. Presso l’ordine del capoluogo di regione è istituita, per ciascun albo, una commissione competente a giudicare sui procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti.
2. Per gli iscritti all’albo che sono anche dipendenti di una pubblica amministrazione si applicano le disposizioni del codice deontologico approvato dalle federazioni nazionali, previo nulla osta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali fatte salve le disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro.
3. Gli oneri relativi al funzionamento della commissione sono a carico degli iscritti agli ordini della regione presso cui operano.
Art. 5.
(Organi delle federazioni nazionali)
1. Gli ordini di cui alla presente legge sono riuniti in federazioni nazionali con sede in Roma.
2 Sono organi delle federazioni nazionali:
a) il consiglio nazionale;
b) il presidente;
c) il comitato centrale;
d) la commissione d’albo;
e) il collegio dei revisori dei conti, costituito ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
3. Il comitato centrale può essere sciolto, previa diffida, qualora non sia in grado di funzionare regolarmente. Lo scioglimento è disposto con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Con il medesimo decreto è nominata una commissione straordinaria di tre membri iscritti nell’ordine territoriale. Alla commissione competono tutte le attribuzioni del comitato disciolto. Entro tre mesi dallo scioglimento si procede a nuove elezioni.
Art. 6.
(Statuti)
1. Gli statuti degli ordini e delle federazioni si attengono ai seguenti princìpi e criteri:
a) democraticità nelle procedure di elezione degli organi;
b) non discriminazione per motivi religiosi, sessuali, razziali, politici o relativi ad altra condizione personale o sociale;
c) individuazione di meccanismi che garantiscano la partecipazione effettiva alla vita dell’ordine delle professioni meno rappresentate nel consiglio direttivo;
d) garanzia di pari opportunità per l’accesso alle cariche elettive;
e) trasparenza delle azioni intraprese, sia d’ufficio sia ad impulso di parte, verso gli iscritti e verso i terzi;
f) leale collaborazione con lo Stato e gli altri enti pubblici;
g) separazione della funzione di indirizzo politico dalla gestione amministrativa nei casi in cui la pianta organica dell’ordine preveda una funzione di livello dirigenziale;
h) attribuzione dei compiti degli organi, modalità di organizzazione e funzionamento dei medesimi;
i) disciplina della commissione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d);
l) criteri per la determinazione della misura e delle modalità di riscossione dei contributi dovuti dagli appartenenti agli ordini;
m) criteri per la determinazione della pianta organica degli ordini e delle federazioni;
n) modalità inerenti alla gestione amministrativa e contabile degli ordini e delle federazioni.
2. Gli statuti fissano altresì le misure annuali della contribuzione da parte degli ordini al fine di assicurare il funzionamento delle federazioni.
Art. 7.
(Requisiti per l’iscrizione all’albo)
1. Per l’iscrizione agli albi di cui alla presente legge è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Paese dell’Unione europea, salvo quanto previsto dal comma 8;
b) godimento dei diritti civili;
c) buona condotta;
d) possesso di uno dei titoli di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo, nonché all’articolo 8;
e) residenza anagrafica o domicilio professionale nella circoscrizione dell’ordine. Per i soggetti di cui al comma 8 è necessario il contratto o permesso di soggiorno rilasciato dalle competenti autorità presenti nella circoscrizione dell’ordine.
2. Hanno facoltà di iscriversi agli albi dell’ordine di cui al comma 2 dell’articolo 1 gli infermieri di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 739, e gli infermieri pediatrici di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 70, in possesso del diploma di laurea triennale abilitante, nonché le vigilatrici d’infanzia con titolo conseguito ai sensi della legge 19 luglio 1940, n. 1098, ed equipollente, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di infermiere pediatrico di cui al citato regolamento di cui al decreto n. 70 del 1997.
3. Hanno facoltà di iscriversi all’ordine di cui al comma 3 dell’articolo 1 le ostetriche e gli ostetrici di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 740, in possesso del diploma di laurea triennale abilitante.
4. Hanno facoltà di iscriversi agli albi dell’ordine di cui al comma 4 dell’articolo 1 i fisioterapisti di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 741, i logopedisti di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 742, gli ortottisti – assistenti di oftalmologia di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 743, i podologi di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 666, i terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 56, i tecnici della riabilitazione psichiatrica di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, n. 182, i terapisti occupazionali di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 136, gli educatori professionali di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520, in possesso del diploma di laurea triennale abilitante.
5. Hanno facoltà di iscriversi all’ordine di cui al comma 5 dell’articolo 1 i tecnici sanitari di radiologia medica di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 26 settembre 1994, n. 746, in possesso del diploma di laurea triennale abilitante.
6. Hanno facoltà di iscriversi agli albi dell’ordine di cui al comma 6 dell’articolo 1 i tecnici sanitari di laboratorio biomedico di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 26 settembre 1994, n. 745, i tecnici audiometristi di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 667, i tecnici di neurofisiopatologia di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 15 marzo 1995, n. 183, i tecnici ortopedici di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 665, i tecnici audioprotesisti di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 668, i tecnici della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 luglio 1998, n. 316, gli igienisti dentali di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 15 marzo 1999, n. 137, i dietisti di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 744, i tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, gli assistenti sanitari di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 69, in possesso del diploma di laurea triennale abilitante.
7. Hanno facoltà altresì di iscriversi agli albi e agli ordini di cui alla presente legge i possessori di titoli che, conseguiti anteriormente all’entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42, sono stati dichiarati equipollenti a quelli di cui ai commi 2, 3, e 4.
8. I possessori di titoli conseguiti in Paesi dell’Unione europea, possono iscriversi all’albo se in possesso, oltre che dei requisiti di cui al comma 1, del riconoscimento professionale, nel rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di libertà di stabilimento.
9. I cittadini non appartenenti a un Paese dell’Unione europea possono iscriversi all’albo professionale nel rispetto della normativa generale in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini di altre nazionalità nel territorio dello Stato italiano, previo riconoscimento del titolo di studio abilitante effettuato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
10. Fatte salve le deroghe previste da norme speciali, l’iscrizione agli albi e ordini di cui alla presente legge costituisce condizione essenziale e obbligatoria per l’esercizio delle relative professioni sanitarie.
11. Nel caso in cui si verificasse l’assenza di uno o più dei requisiti richiesti per l’iscrizione dal comma 1, il consiglio direttivo dell’ordine, dopo aver preliminarmente ascoltato l’interessato, può disporre la cancellazione d’albo.
Art. 8.
(Altri titoli idonei per l’iscrizione agli albi)
1. Sono idonei ai fini dell’iscrizione agli albi di cui alla presente legge i titoli che, in attuazione dell’articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, sono dichiarati equivalenti a quelli conseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge.
2. Nei provvedimenti di individuazione di nuove professioni sanitarie ai sensi dell’articolo 5 della legge 1º febbraio 2006, n. 43, è indicato l’ordine presso cui confluisce la nuova professione.
Art. 9.
(Accorpamento o separazione degli ordini)
1. La riorganizzazione a livello territoriale degli ordini secondo quanto stabilito nel regolamento di cui all’articolo 14 è disposta dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali su proposta dell’assemblea degli iscritti all’ordine o agli ordini interessati, che delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 10.
(Istituzione di un ordine autonomo)
1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, può essere costituito un ordine autonomo specifico per una delle professioni sanitarie di cui alla presente legge, qualora ricorrono le seguenti condizioni:
a) la professione che chiede di costituirsi in ordine conti almeno 20.000 iscritti ai propri albi, e sia presente con un minimo di 500 operatori in almeno diciotto regioni;
b) gli iscritti agli altri albi dell’ordine di origine non siano complessivamente meno di 20.000 unità;
c) la decisione di costituirsi in ordine autonomo sia approvata dagli iscritti all’albo della professione;
d) sia stato acquisito il parere della federazione nazionale.
2. L’ordine autonomo di cui al comma 1, è riconosciuto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
3. A seguito del riconoscimento del nuovo ordine autonomo, si procede alla rideterminazione degli ambiti territoriali e alla elezione degli organi rappresentativi dell’ordine da cui si distacca il nuovo ordine autonomo, nonché di quest’ultimo.
4. Gli oneri per la costituzione ed il funzionamento del nuovo ordine sono a totale carico degli iscritti all’ordine medesimo.
Art. 11.
(Attività e funzioni)
1. Sono confermate, per i professionisti sanitari di cui alla citata legge n. 43 del 2006, le funzioni e le attività corrispondenti a ciascun profilo professionale, come definiti dalla legge 10 agosto 2000, n. 251, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 42, nonché dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
Art. 12.
(Estensione della giurisdizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie)
1. Ai professionisti di cui alla presente legge si applicano le norme di cui al capo IV del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561. A tal fine la composizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie è integrata, per l’esame degli affari concernenti ciascuna delle professioni di cui all’articolo 1 della presente legge, da un dirigente dei ruoli sanitari del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per ciascuna federazione e da otto componenti, di cui tre supplenti, per ciascuna delle predette professioni. Gli oneri di funzionamento della commissione sono posti a carico delle federazioni nazionali.
2. In prima applicazione della presente legge e prima delle designazioni delle rispettive federazioni nazionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della giustizia, si provvede alla integrazione della composizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. Le associazioni maggiormente rappresentative di ciascun albo comunicano al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le designazioni di competenza.
Art. 13.
(Commissione di amministrazione
temporanea degli ordini)
1. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominata, per ciascuno degli ordini, una commissione straordinaria con l’incarico di amministrare gli ordini e di gestire il bilancio provvisorio fino all’elezione dei consigli direttivi.
2. La commissione di cui al comma 1, formata da non meno di tre componenti, è costituita da almeno un rappresentante per ciascuno degli albi facenti parte dell’ordine di cui si tratta.
3. Per il reperimento dei fondi necessari la commissione fissa l’entità del contributo a carico degli iscritti. L’elezione del consiglio direttivo è indetta entro due mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 14.
Art. 14.
(Regolamento di esecuzione)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta un regolamento a norma dell’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, che disciplina:
a) le sanzioni ed i procedimenti disciplinari, i ricorsi, la composizione e le modalità di funzionamento della commissione disciplinare di cui all’articolo 4;
b) la composizione, le attribuzioni e la durata degli organi collegiali degli ordini e delle federazioni, le modalità di elezione degli stessi nel rispetto dei criteri di democraticità e le incompatibilità;
c) l’organizzazione degli ordini a livello territoriale;
d) le condizioni per la tenuta degli albi, per l’iscrizione agli stessi, l’equivalenza dei titoli ai fini dell’iscrizione nonché la cancellazione dagli albi.
2. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le norme del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.
Art. 15.
(Gestioni previdenziali)
1. Per gli appartenenti agli ordini delle professioni di cui alla presente legge sono confermati gli obblighi di iscrizione alle gestioni previdenziali previsti dalla normativa vigente.
Art. 16.
(Norme di rinvio)
1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561.
Art. 17.
(Disposizioni finanziarie
e clausola di salvaguardia)
1. Le spese di conversione e di funzionamento dei nuovi ordini professionali e dei relativi albi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge sono a totale carico degli iscritti.
2. Le spese di istituzione e funzionamento delle federazioni sono a carico dei rispettivi ordini.
3. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
COMMENTA L’ARTICOLO SU FACEBOOK