Un solo Ordine per le professioni sanitarie. Pronto ddl dei “presidenti” Silvestro e Bianco
Il neo Ordine affiancherebbe quelli di infermieri e ostetriche. La proposta viene dai due presidenti di ordine (infermieri e medici) e neo senatori Pd, Silvestro e Bianco e dal senatore Pdl D’Ambrosio Lettieri che ha presentato un suo ddl. Nella terza proposta, a firma Bianconi (Gal), previsti invece tre ordini distinti per le professioni sanitarie. Norme anche per medici, farmacisti e infermieri. Ecco i testi: Silvestro-Bianco, D’Ambrosio Lettieri e Bianconi.
14 GIU – Il punto di partenza per il riordino della disciplina delle professioni sanitarie è la legge 43 del febbraio 2006 che ha cercato di disciplinare in modo organico un settore, quello delle professioni sanitarie, a lungo trascurato eppure nevralgico per il Ssn sia in termini economici che occupazionali. Attualmente oltre 800mila professionisti appartengono a 9 professioni sanitarie regolamentate con albi, ordini e collegi (medici, odontoiatri, farmacisti, veterinari, infermieri, infermieri pediatrici, assistenti sanitari ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica), le altri professioni, che raccolgono circa 140mila addetti, appartengono a 17 professioni (fisioterapisti, tecnici delle prevenzione, dietiste e via dicendo) non regolamentate in albi o ordini.
Il legislatore nel 2006 ha cercato di porre mano a questa situazione, da un lato conferendo la delega al Governo ad istituire, con uno o più decreti legislativi, appositi ordini professionali per ciascuna area organica di professioni sanitarie;dall’altro lato, cercando di individuare specifici profili in cui articolare le professioni sanitarie.
Le buone intenzioni però sono rimaste sulla carta per cui il riordino delle professioni sanitarie è tutt’ora inattuato. Infatti la delega prevista dalla legge 43/06 è scaduta nel passaggio da una legislatura all’altra. Nella legislatura successiva la XV, si è rimesso mano al problema, con la legge 17 ottobre 2007, n. 189, che prevedeva un differimento del termine di delega originario, ma nonostante tutto non si è giunti all’approvazione di un decreto legislativo.
Il riordino delle professioni sanitarie è, e resta cruciale. In quest’avvio di legislatura sono stati depositati, tre disegni di legge che intendono porre rimedio al ritardo nell’attuazione di questa riforma di settore. Le linee guida già ci sono, quelle della legge n. 43 del 2006.
Sintesi del ddl Silvestro, Bianco
La proposta di legge dei due senatori Pd, rispettivamente presidenti delle Federazioni nazionali degli Collegi degli infermieri e degli Ordini dei medici, ha il suo punto di forza nella istituzione di un unico grande Ordine delle professioni sanitarie. Ovvero l’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
Una proposta normativa, si legge nella relazione al ddl, “semplificata che non prevede l’istituzione di ulteriori ordini professionali bensì l’attivazione di albi per le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione che ne siano sprovviste e la loro confluenza nell’ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica”.
“È altresì dovuta – si legge ancora nella relazione – la modifica della denominazione da collegio ad ordine per le professioni già vigilate dal Ministero della Salute in considerazione della loro evoluzione formativa ed professionale”.
In particolare, si sostituiscono i primi tre Capi del decreto legislativo n. 233 del 1946, prevedendo che gli ordini, in ragione dei nuovi assetti territoriali così come recentemente delineati, sono costituiti in ogni città metropolitana o ambito territoriale definito con specifico e successivo decreto del Ministro della salute.
Si dispone altresì che i collegi e le federazioni delle professioni sanitarie sono trasformati da collegi e Federazioni nazionali degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d’infanzia (IPASVI) in ordini degli infermieri e infermieri pediatrici e Federazione nazionale degli ordini degli infermieri e infermieri pediatrici. Si dispone la trasformazione dei collegi delle ostetriche/i in ordini professionali delle ostetriche e dei collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica in ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Conseguentemente, la professione di assistente sanitario, prima inserita nel Collegio degli infermieri, confluisce nell’ordine di cui al comma 2, lettera c), ai sensi dell’articolo 4 della legge 1 febbraio 2006, n. 43.
Gli Ordini e le relative Federazioni sono enti pubblici non economici, sono organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici connessi all’esercizio professionale, dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare, ai quali, tuttavia, non si estendono le norme di contenimento della spesa pubblica e la sottoposizione alla vigilanza del Ministero della salute in quanto finanziati attraverso le quote versate dai propri iscritti. Promuovono e assicurano l’indipendenza, l’autonomia e la responsabilità dell’esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale delle professioni, la salvaguardia dei principi etici dell’esercizio professionale indicati nei codici deontologici al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva.
Tra i compiti assegnati ai predetti enti figurano la tenuta e la pubblicità degli albi delle rispettive professioni; la verifica del possesso dei titoli abilitanti all’esercizio professionale; la valutazione delle attività di formazione continua; il rafforzamento e la novellazione dei codici deontologici; l’istituzione di specifici organi disciplinari e la definizione di idonee procedure a garanzia dell’autonomia e terzietà del giudizio disciplinare, separando la funzione istruttoria da quella giudicante in particolare attraverso la costituzione di appositi Uffici Istruttori di Albo; la definizione delle modalità di partecipazione degli ordini e dei relativi compiti, nelle procedure relative all’esame di abilitazione all’esercizio professionale; la promozione, l’organizzazione e la valutazione dei processi di accreditamento, di aggiornamento e della formazione per lo sviluppo continuo di tutti i professionisti iscritti, ai fini della certificazione del mantenimento dei requisiti professionali, includendo anche la formazione e i crediti formativi acquisiti anche all’estero.
Il disegno di legge interviene sugli organi, disciplinandone la composizione e le relative funzioni anche con la previsione dell’istituzione di un Coordinamento degli Ordini presenti in una Regione.
La norma, inoltre, dopo aver novellato il decreto legislativo n. 233 del 1946, detta disposizioni transitorie per gli ordini e i relativi organi in carica all’entrata in vigore della presente legge, stabilendo la loro permanenza in carica fino alla scadenza del proprio mandato e rinviando per le modalità del successivo rinnovo, alle disposizioni come modificate dal presente articolo, nonché ai regolamenti attuativi da adottarsi con decreto del Ministro della salute, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988.
Si dispone, altresì, che i Consigli nazionali delle Federazioni nazionali provvedano ad approvare i relativi Regolamenti per definire la loro organizzazione e funzionamento interno. La norma interviene abrogando le disposizione del decreto legislativo n. 233 del 1946, incompatibili con le modifiche apportate, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti attuativi.
Sintesi ddl D’Ambrosio Lettieri
Il Ddl del senatore del Pdl (che è anche vice presidente della Fofi), composto di un unico articolo, diviso in tre parti, ha come base di partenza il testo predisposto dal ministro Balduzzi che però non concluse il suo iter parlamentare.
Al primo comma riformula i primi tre capi del D.Lgs. C.P.S. 233/1946, mentre i successivi contengono ulteriori misure di ammodernamento della suddetta disciplina. Prevedendo che gli Ordini, in ragione dei nuovi assetti territoriali, siano costituiti in ogni provincia o città metropolitana ovvero, che il Ministero della salute, su proposta delle Federazioni nazionali d’intesa con gli Ordini interessati, possa disporre che un ordine abbia per circoscrizione due o più province.
Gli ordini sono enti pubblici non economici, organi sussidiari dello Stato per tutelare gli interessi pubblici connessi all’esercizio professionale. Hanno autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare. Sono sottoposti a vigilanza della Salute.
Hanno lo scopo di promuovere e assicurare l’indipendenza, l’autonomia e la responsabilità della professione, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale delle professioni, la salvaguardia dei princìpi etici dell’esercizio professionale indicati nei codici deontologici al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva.
Sono tenuti alla pubblicità degli albi e alla verifica del possesso dei titoli abilitanti, la valutazione delle attività di formazione continua, il rafforzamento dei codici deontologici, la trasparenza della comunicazione, la definizione delle modalità di partecipazione degli Ordini e dei relativi compiti nelle procedure relative all’esame di abilitazione all’esercizio professionale; la promozione, l’organizzazione e la valutazione dei processi di aggiornamento e della formazione per lo sviluppo continuo di tutti i professionisti iscritti, ai fini della certificazione del mantenimento dei requisiti professionali, includendo anche crediti formativi acquisiti anche all’estero.
Per quanto attiene l’ambito disciplinare è prevista l’istituzione di specifici organi disciplinari e sono definite idonee procedure che separino la funzione istruttoria da quella giudicante: in particolare, è stabilita la costituzione di appositi uffici istruttori di albo a cui partecipa – oltre agli iscritti a tal fine sorteggiati – anche un rappresentante estraneo alle professioni medesime, nominato dal Ministro della salute.
Il disegno di legge interviene, altresì, sugli organi, disciplinandone la composizione e le relative funzioni anche con la previsione dell’istituzione di Federazioni di livello regionale.
Ci sono poi una serie di disposizioni transitorie per gli Ordini e i relativi organi in carica all’entrata in vigore. Viene stabilita la loro permanenza in carica fino alla scadenza del mandato. Per quanto riguarda le modalità del successivo rinnovo si rimanda alle disposizioni e ai regolamenti attuativi da adottarsi con decreto del Ministro della salute. Si prevede anche che i Consigli nazionali delle Federazioni nazionali provvedano ad approvare i relativi statuti per definirne l’organizzazione e il funzionamento.
Sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo n. 233 del 1946 incompatibili con le modifiche apportate, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dei regolamenti attuativi e statuti.
L’articolo prosegue trasformando gli attuali collegi delle professioni sanitarie e le rispettive Federazioni nazionali in Ordini delle medesime professioni e relative Federazioni nazionali accorpando in un medesimo ordine professioni tra loro omogenee e compatibili, nonché la costituzione degli Albi per quelle professioni sanitarie che ne sono sprovviste.
Quindi i collegi e le Federazioni nazionali degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d’infanzia (IPASVI) saranno trasformati in Ordini delle professioni infermieristiche e Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche.
In particolare:
l’albo delle vigilatrici d’infanzia diventa un albo degli infermieri pediatrici;
i collegi delle ostetriche/i diventano Ordini professionali delle ostetriche;
i collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica diventano Ordini delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e assorbono tutte le professioni sanitarie;
l’assistente sanitario confluisce anch’esso nel nuovo Ordine delle professioni sanitarie.
Infine, si prevede che anche a tali professioni sanitarie si applichino le disposizioni del D.Lgs.C.P.S. 233/1946, come modificato dal presente articolo.
Sintesi ddl Bianconi
Il disegno di legge della senatrice Bianconi si compone di 19 articoli. L’articolo 1 dispone l’istituzione degli ordini professionali delle professioni infermieristiche, delle ostetriche, delle professioni sanitarie della riabilitazione, dei tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni tecniche sanitarie e della prevenzione. Il successivo articolo 2 prevede la costituzione della Consulta regionale degli ordini provinciali (composta da rappresentanti dei sopraccitati ordini professionali) in ciascun capoluogo di regione.
L’articolo 3 definisce gli albi istituiti presso gli ordini di cui all’articolo 1.
L’articolo 4, comma 1 prevede che gli ordini siano istituiti, di norma, in ogni provincia. Il comma 2 definisce gli organi degli ordini. All’articolo 5 c’è l’istituzione, per ciascun albo, presso l’ordine del capoluogo di regione, di una commissione competente a giudicare sui procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti.
L’articolo 6 stabilisce che gli ordini sono riuniti in federazioni nazionali con sede in Roma, di cui il comma 2 individua gli organi. L’articolo 7 individua i princìpi cui gli statuti degli ordini e delle federazioni devono attenersi.
L’articolo 8 definisce i requisiti per l’iscrizione agli albi. Gli ulteriori titoli considerati idonei ai fini dell’iscrizione agli albi sono individuati dall’articolo 9, che stabilisce anche i casi in cui è prevista la cancellazione dagli albi.
Alla Salute, nell’articolo 10 viene attribuito il compito di provvedere alla riorganizzazione a livello territoriale degli ordini.
È prevista la costituzione all’articolo 11 di un ordine autonomo specifico per una delle professioni sanitarie.
L’articolo 12 richiama, attraverso il rinvio alla legislazione vigente, le attività e funzioni corrispondenti a ciascun profilo professionale.
L’articolo 13 prevede un’integrazione nella composizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
L’articolo 14 prevede, in chiave transitoria, la nomina con decreto del Ministro della salute di una commissione di amministrazione temporanea degli ordini delle professioni sanitarie.
All’adozione delle norme attuative della presente legge si provvederà, ai sensi dell’articolo 15, con un regolamento governativo, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
L’articolo 16 conferma, per gli appartenenti agli ordini delle professioni sanitarie, gli obblighi di iscrizione alle gestioni previdenziali previsti dalla normativa vigente.
L’articolo 17 e l’articolo 18 dettano alcune disposizioni tecniche sulla disciplina residuale in materia di professioni sanitarie e sulla copertura finanziaria del provvedimento, mentre l’articolo 19 consente il riscatto degli anni di studio per le professioni sanitarie.